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Statuto dell' Associazione Odissea
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art. 1. E' costituita con Sede in San Felice Circeo l’associazione di promozione sociale denominata “Odissea” ai sensi del D.P.R. 361/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. La sede dell'Associazione è attualmente in San Felice Circeo (LT), _______________
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Art. 3. L'Associazione ha durata illimitata.
FINALITA’ E ATTIVITA’
Art. 4. L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro neanche indiretto, intende operare per:
Salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Valorizzazione e promozione turistica, sociale e di volontariato.
Organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, gite culturali, esposizioni ed altre iniziative di confronto ed aggregazione.
Attività di raccolta fondi.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative, anche commerciali, per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale. L’Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è esclusivamente riservato alle iniziative svolte in forma associata.
SOCI
Art. 6. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, e che non abbiano condanne penali definitive. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione e della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Le categorie dei soci sono le seguenti:
- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
- Soci Onorari: coloro che, avendo particolari meriti nei confronti dell’Associazione, il Consiglio Direttivo consideri di particolare prestigio. Non sono dovuti al pagamento di alcuna quota.
- Soci Sostenitori: coloro che intendono supportare l’associazione con un contributo economico ma che non partecipano allo svolgimento dei lavori. Tale qualifica è valida per un anno, non è subordinata a nessun obbligo di versare alcuna quota associativa o di iscrizione, ma soltanto ad una donazione una tantum, il cui importo minimo verrà deciso annualmente dall’assemblea. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Il numero dei soci ordinari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale all’atto dell'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 7. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 8. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 9. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata con le modalità scelte all’atto dell’iscrizione assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e deve essere ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, come stabilito dall’art. 24 del c.c.
ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE
Art. 10. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice-Presidente;
il Tesoriere;
il Segretario;
il Collegio dei Probiviri;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ciascun socio non può ricoprire contemporaneamente più di una carica, tranne nel caso del Segretario e del Vice-Presidente.
La convocazione di ciascun organo viene comunicata ai soci con almeno 7 giorni di anticipo e con le modalità scelte da ognuno all’atto dell’iscrizione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro il 31 Marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, coadiuvato da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo che si occuperà di redigere i verbali della riunione.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. Le modalità con cui essere avvisati verranno scelte da ciascun socio all’atto dell’iscrizione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento sarà reso disponibile via internet o presso la sede legale 7 giorni prima dell’assemblea.
Art. 12. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 13. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega scritta. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 14. Nell’Assemblea di approvazione del Bilancio, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, il Presidente e il Tesoriere non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina delle cariche elettive secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo in materia di funzionamento dell’Associazione;
delibera le azioni disciplinari riguardanti le responsabilità degli amministratori;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 16. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Inoltre viene convocata dal Collegio dei Probiviri per discutere e votare a maggioranza semplice dei presenti la fiducia al Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, ed in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale elettivo, composto da un numero dispari di membri. Viene fissato un limite minimo di 5 membri ed un limite massimo di 15, indipendentemente dal numero di soci aventi diritto di voto. Viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile una sola volta.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Probiviri.
Le riunioni sono valide quando vi intervengono i 3/5 dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e con voto palese tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza degli altri organi.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti con maggioranza assoluta il Vice-Presidente;
nomina il Segretario tra i propri membri;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone all’Assemblea il programma trimestrale di attività;
redige, insieme al Presidente, l’ordine del giorno dell’Assemblea;
insieme al Tesoriere presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: il bilancio consuntivo e la relativa relazione da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
conferisce procure generali e speciali con l’approvazione del Collegio dei Probiviri;
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Se vengono a mancare più della metà dei Consiglieri, decadono dalla carica anche i rimanenti e si indicono nuove elezioni entro 15 giorni. In caso di 3 assenze consecutive non giustificate di un Consigliere, esso decade automaticamente dalla carica e viene sostituito come stabilito precedentemente.
Art. 21. Il Collegio dei Probiviri in caso straordinario può convocare l’Assemblea per discutere la fiducia al Consiglio Direttivo. In seguito ad un voto di sfiducia, l’intero Consiglio Direttivo decade con effetto immediato e sono indette dal Presidente nuove elezione entro 15 giorni.
IL PRESIDENTE
Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile una sola volta. Un terzo mandato è concesso solo nel caso in cui l’Assemblea esprima parere favorevole di almeno i 3/4 dei votanti. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Presiede i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza però esercitare il diritto di voto. Stabilisce l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo e, con quest’ultimo, quello relativo ai lavori dell’Assemblea. Nel caso venga a mancare in modo irreversibile il Presidente, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni entro 30 giorni.
IL VICE-PRESIDENTE
Art. 23. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, assumendone le mansioni e i poteri. Ha la custodia del libro soci e dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
Art. 24. Il Tesoriere è un organo monocratico elettivo, il cui mandato dura 2 anni ed è rinnovabile una sola volta. Si occupa di:
gestire le risorse economico-finanziarie dell’Associazione ed il relativo fondo comune/Conto Corrente;
redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno fiscale precedente;
redigere, entro il 31 marzo di ogni anno, un bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso;
adempiere a tutti gli obblighi fiscali in nome e per conto dell’Associazione, previo assenso del Presidente.
Art. 25. Tutte le azioni del Tesoriere devono essere compiute nell’interesse dell’Associazione e con la massima trasparenza. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o 1/3 dei soci possono chiedere, in caso di dubbio, chiarimenti sul suo operato che devono essere forniti con la massima tempestività. In caso contrario il Tesoriere decade dal suo incarico e perde la facoltà di candidarsi nuovamente. Inoltre, se viene riscontrata malafede nelle sue azioni, l’Assemblea si pronuncerà sull’eventuale espulsione dall’Associazione. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
IL SEGRETARIO
Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati al Vice-Presidente. Esso viene nominato ad ogni seduta all’interno del Consiglio Direttivo da i suoi membri.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 27. Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia elettivo, composto da 3 membri che diventano 5 se il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è uguale o superiore a 10. Il mandato dura 3 anni ed è rinnovabile una volta. Si occupa di:
ricorsi dei soci in materia di delibere o atti dell’Associazione;
controversie derivanti dall’espulsione o dal recesso di un membro e dalla mancata ammissione di un candidato;
controversie tra soci;
controversie tra organi dell’Associazione;
interpretazione dello Statuto e dei regolamenti;
controllo del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
controllo della regolarità tecnica e della conformità allo Statuto di qualsiasi atto o delibera dell’Associazione;
convocare l’Assemblea per discutere e votare la fiducia al Consiglio Direttivo.
Le delibere del Collegio sono valide se è presente il totale dei membri, e sono adottate a maggioranza semplice con voto segreto.
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 28. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Tesoriere presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 29. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote associative e contributi di simpatizzanti;
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Pubblicazione, dibattiti e argomentazioni online, pagina Facebook “Associazione Odissea”
Art. 32. Tutti coloro che prendono parte attiva, partecipando alle discussioni e/o postando pubblicazioni sulla pagina dell’Associazione Odissea, presente al seguente indirizzo web www.facebook.com/odissea.sfc accettano per intero il seguente statuto e le sue norme di comportamento.
Art. 33. L’associazione Odissea, il Presidente, il Direttivo e tutti i soci, non si ritengono responsabili, di qualunque uso improprio, per conto pubblicazioni e/o affermazioni da parte terzi, pubblicati sulla pagina dell’associazione Odissea presente al seguente indirizzo web www.facebook.com/odissea.sfc
Art. 34. Ogni singolo individuo , prendendo parte a dibattiti e argomentazioni, e/o postando qualsivoglia pubblicazione, sulla pagina dell’associazione sita al seguente indirizzo web www.facebook.com/odissea.sfc , si prende carico di tutte le responsabilità delle proprie affermazioni, e si ritiene personalmente imputabile a seguito eventuali diffamazioni e/o querele, scaricando da qualsiasi responsabilità l’Associazione e il Presidente in essere.
Art. 35. L’associazione Odissea, dedita allo sviluppo sociale locale tra i singoli individui e non solo, al fine di evitare disgregazioni sociali e conflitti politico-ideologici, si riserva il diritto di cancellare senza preavviso, tutte le pubblicazioni e commenti di qualsivoglia genere, dalla pagina dell’associazione in essere al seguente indirizzo web www.facebook.com/odissea.sfc
postati da:
- gruppi e/o persone, che non rappresentino il singolo individuo
- gruppi e/o persone portavoce di ideologie e/o fazioni politiche di qualsiasi genere
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 36. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria in conformità al presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, ai sensi degli artt. 30 e ss. del c.c.
NORMA FINALE
Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 1. E' costituita con Sede in San Felice Circeo l’associazione di promozione sociale denominata “Odissea” ai sensi del D.P.R. 361/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. La sede dell'Associazione è attualmente in San Felice Circeo (LT), _______________
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Art. 3. L'Associazione ha durata illimitata.
FINALITA’ E ATTIVITA’
Art. 4. L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro neanche indiretto, intende operare per:
Salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Valorizzazione e promozione turistica, sociale e di volontariato.
Organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, gite culturali, esposizioni ed altre iniziative di confronto ed aggregazione.
Attività di raccolta fondi.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative, anche commerciali, per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale. L’Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è esclusivamente riservato alle iniziative svolte in forma associata.
SOCI
Art. 6. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, e che non abbiano condanne penali definitive. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione e della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Le categorie dei soci sono le seguenti:
- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
- Soci Onorari: coloro che, avendo particolari meriti nei confronti dell’Associazione, il Consiglio Direttivo consideri di particolare prestigio. Non sono dovuti al pagamento di alcuna quota.
- Soci Sostenitori: coloro che intendono supportare l’associazione con un contributo economico ma che non partecipano allo svolgimento dei lavori. Tale qualifica è valida per un anno, non è subordinata a nessun obbligo di versare alcuna quota associativa o di iscrizione, ma soltanto ad una donazione una tantum, il cui importo minimo verrà deciso annualmente dall’assemblea. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Il numero dei soci ordinari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale all’atto dell'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 7. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 8. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 9. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata con le modalità scelte all’atto dell’iscrizione assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e deve essere ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, come stabilito dall’art. 24 del c.c.
ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE
Art. 10. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice-Presidente;
il Tesoriere;
il Segretario;
il Collegio dei Probiviri;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ciascun socio non può ricoprire contemporaneamente più di una carica, tranne nel caso del Segretario e del Vice-Presidente.
La convocazione di ciascun organo viene comunicata ai soci con almeno 7 giorni di anticipo e con le modalità scelte da ognuno all’atto dell’iscrizione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro il 31 Marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, coadiuvato da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo che si occuperà di redigere i verbali della riunione.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. Le modalità con cui essere avvisati verranno scelte da ciascun socio all’atto dell’iscrizione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento sarà reso disponibile via internet o presso la sede legale 7 giorni prima dell’assemblea.
Art. 12. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 13. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega scritta. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 14. Nell’Assemblea di approvazione del Bilancio, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, il Presidente e il Tesoriere non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina delle cariche elettive secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo in materia di funzionamento dell’Associazione;
delibera le azioni disciplinari riguardanti le responsabilità degli amministratori;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 16. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Inoltre viene convocata dal Collegio dei Probiviri per discutere e votare a maggioranza semplice dei presenti la fiducia al Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, ed in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale elettivo, composto da un numero dispari di membri. Viene fissato un limite minimo di 5 membri ed un limite massimo di 15, indipendentemente dal numero di soci aventi diritto di voto. Viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile una sola volta.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Probiviri.
Le riunioni sono valide quando vi intervengono i 3/5 dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e con voto palese tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza degli altri organi.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti con maggioranza assoluta il Vice-Presidente;
nomina il Segretario tra i propri membri;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone all’Assemblea il programma trimestrale di attività;
redige, insieme al Presidente, l’ordine del giorno dell’Assemblea;
insieme al Tesoriere presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: il bilancio consuntivo e la relativa relazione da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
conferisce procure generali e speciali con l’approvazione del Collegio dei Probiviri;
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Se vengono a mancare più della metà dei Consiglieri, decadono dalla carica anche i rimanenti e si indicono nuove elezioni entro 15 giorni. In caso di 3 assenze consecutive non giustificate di un Consigliere, esso decade automaticamente dalla carica e viene sostituito come stabilito precedentemente.
Art. 21. Il Collegio dei Probiviri in caso straordinario può convocare l’Assemblea per discutere la fiducia al Consiglio Direttivo. In seguito ad un voto di sfiducia, l’intero Consiglio Direttivo decade con effetto immediato e sono indette dal Presidente nuove elezione entro 15 giorni.
IL PRESIDENTE
Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile una sola volta. Un terzo mandato è concesso solo nel caso in cui l’Assemblea esprima parere favorevole di almeno i 3/4 dei votanti. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Presiede i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza però esercitare il diritto di voto. Stabilisce l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo e, con quest’ultimo, quello relativo ai lavori dell’Assemblea. Nel caso venga a mancare in modo irreversibile il Presidente, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni entro 30 giorni.
IL VICE-PRESIDENTE
Art. 23. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, assumendone le mansioni e i poteri. Ha la custodia del libro soci e dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
Art. 24. Il Tesoriere è un organo monocratico elettivo, il cui mandato dura 2 anni ed è rinnovabile una sola volta. Si occupa di:
gestire le risorse economico-finanziarie dell’Associazione ed il relativo fondo comune/Conto Corrente;
redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno fiscale precedente;
redigere, entro il 31 marzo di ogni anno, un bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso;
adempiere a tutti gli obblighi fiscali in nome e per conto dell’Associazione, previo assenso del Presidente.
Art. 25. Tutte le azioni del Tesoriere devono essere compiute nell’interesse dell’Associazione e con la massima trasparenza. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o 1/3 dei soci possono chiedere, in caso di dubbio, chiarimenti sul suo operato che devono essere forniti con la massima tempestività. In caso contrario il Tesoriere decade dal suo incarico e perde la facoltà di candidarsi nuovamente. Inoltre, se viene riscontrata malafede nelle sue azioni, l’Assemblea si pronuncerà sull’eventuale espulsione dall’Associazione. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
IL SEGRETARIO
Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati al Vice-Presidente. Esso viene nominato ad ogni seduta all’interno del Consiglio Direttivo da i suoi membri.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 27. Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia elettivo, composto da 3 membri che diventano 5 se il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è uguale o superiore a 10. Il mandato dura 3 anni ed è rinnovabile una volta. Si occupa di:
ricorsi dei soci in materia di delibere o atti dell’Associazione;
controversie derivanti dall’espulsione o dal recesso di un membro e dalla mancata ammissione di un candidato;
controversie tra soci;
controversie tra organi dell’Associazione;
interpretazione dello Statuto e dei regolamenti;
controllo del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
controllo della regolarità tecnica e della conformità allo Statuto di qualsiasi atto o delibera dell’Associazione;
convocare l’Assemblea per discutere e votare la fiducia al Consiglio Direttivo.
Le delibere del Collegio sono valide se è presente il totale dei membri, e sono adottate a maggioranza semplice con voto segreto.
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 28. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Tesoriere presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 29. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote associative e contributi di simpatizzanti;
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Pubblicazione, dibattiti e argomentazioni online, pagina Facebook “Associazione Odissea”
Art. 32. Tutti coloro che prendono parte attiva, partecipando alle discussioni e/o postando pubblicazioni sulla pagina dell’Associazione Odissea, presente al seguente indirizzo web www.facebook.com/odissea.sfc accettano per intero il seguente statuto e le sue norme di comportamento.
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- gruppi e/o persone portavoce di ideologie e/o fazioni politiche di qualsiasi genere
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 36. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria in conformità al presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, ai sensi degli artt. 30 e ss. del c.c.
NORMA FINALE
Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.